Una forma di tutela e protezione dei grandi patrimoni combinata all'efficienza della gestione finanziaria.


Il Private Life Insurance è una soluzione di wealth management che abbina i servizi di gestione patrimoniale con i benefici fiscali e giuridici di un'assicurazione sulla vita allo scopo di tutelare il capitale del cliente.

La polizza assicurativa è creata su misura, personalizzata e rappresenta un'ottima soluzione per la pianificazione, sia dal punto di vista strategico che fiscale dei propri risparmi. Questa infatti sfrutta sia i vantaggi del mondo assicurativo sia le opportunità del settore economico.

Negli ultimi anni il mercato ha creato innumerevoli strumenti ad elevato contenuto finanziario, tramite proposte vita altamente personalizzate in grado di tutelare il patrimonio e dare una risposta ad esigenze complesse.

Le polizze di Private Insurance sono diventate nel tempo riconosciute anche come una valida alternativa al trust, sia per la flessibilità nelle decisioni di gestione sia per la reale segregazione del patrimonio.

Secondo un'indagine dell'Ivass, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha analizzato il trend dei prodotti del settore Vita nel secondo semestre del 2020, si può affermare che le compagnie assicurative stiano proseguendo in prevalenza l'immissione sul mercato di nuove polizze multiramo, rivalutabili e Unit Linked.


Le soluzioni del Private Life Insurance


Per comprendere al meglio queste particolari soluzioni, dedicate in prevalenza ai grandi patrimoni, andiamo ad analizzare quali sono le principali assicurazioni sulla vita ad alto contenuto finanziario. Tra queste evidenziamo:

  • Le Polizze Index Linked. Contratti sulla vita che collegano le prestazioni della polizza ad un determinato indice finanziario, di solito azionario. Il contraente versa un premio unico con l'obiettivo di ottenere il capitale versato oltre al rendimento generato al movimento dell'indice sottostante.
  • Le Polizza Unit Linked. Sono contratti sulla vita collegati all'andamento di un fondo di investimento dedicato (FID).
  • Le Polizze rivalutabili. Sono contratti assicurativi che legano le prestazioni della polizza al rendimento dei premi pagati dal contraente alla compagnia ed investiti in “gestioni separate”. Queste Ultime rappresentate da fondi di investimento, creati appositamente per gestire il capitale dei clienti, generalmente in titoli obbligazionari a bassa volatilità, sono segregate dal patrimonio della compagnia.

Mentre le prime due tipologie di polizze assicurative si possono fare rientrare nell'area del ramo vita ed in particolare al cosiddetto Ramo III, l'ultima soluzione invece si distingue per la sua appartenenza invece al Ramo I.

Tra le soluzioni assicurative del Ramo III dedicate al Private Insurance analizziamo nel dettaglio le polizze a vita intera o Unit Linked. Vediamo quindi gli aspetti fondamentali e i benefici che possono trarre i clienti dall'utilizzo di questa forma di tutela del patrimonio.


Le Unit Linked. Caratteristiche e benefici


La natura di questi prodotti è stata evidenziata in precedenza. Sono delle soluzioni assicurative ad elevato contenuto finanziario, il cui rendimento è connesso (Linked) a un'attività sottostante (Unit), come quote di fondi di investimento o altri strumenti finanziari.

I premi versati dal contraente sono molto spesso versati in un'unica soluzione e il valore del capitale, una volta deceduto l'assicurato o in caso di riscatto, non sarà proporzionale alla totalità dei premi versati, ma sarà direttamente collegato all'andamento del sottostante.

Questo implica un determinato livello di rischio derivante dalla connessione ai mercati finanziari. Il contraente potrà comunque decidere, al momento della sottoscrizione, il grado di rischio da applicare alla polizza e di conseguenza la sua propensione alle fluttuazioni dell'andamento del fondo.


I Vantaggi del Private Insurance


Il Private Insurance offre diversi benefici e vantaggi per il cliente che intende approfondire questa tipologia di soluzione. Analizziamo alcuni tra i più importanti.

In caso di successione il contratto stipulato non rientra nell'asse ereditario, in quanto giuridicamente si presenta come un prodotto assicurativo e dispone inoltre dei relativi benefici fiscali. Sul capitale infatti che viene liquidato ai beneficiari non si paga l'imposta di successione dovuta, a prescindere dal grado di parentela.

Oltre al beneficio fiscale le polizze riservano un alto livello di riservatezza. Le compagnie infatti non sono tenute in alcuna circostanza a comunicare i riferimenti del beneficiario l'importo del contratto stipulato e possono essere liquidate senza blocchi di deposito o altra natura operativa.

Il contratto conferisce ampia flessibilità sia nella scelta o nomina del beneficiario, che può essere un erede oppure una figura giuridica (fiduciarie, trust etc…), sia nelle decisioni relative all'allocazione del capitale. La possibilità anche della revoca, del cambio dei beneficiari e del contraente risultano essere dei plus della polizza.

Si dimostra anche uno strumento molto efficiente per la tutela di parti deboli all'interno del contesto familiare, risolvendo in questo modo situazioni complesse o difficili da gestire.

Un ulteriore vantaggio risiede inoltre nel differimento dell'imposta diretta, ovvero nella tassazione per cassa e non per competenza, nei confronti dei risultati conseguiti nel contesto della gestione finanziaria sottostante. L'accredito dell'importo dovuto dalla compagnia ai beneficiari, e il relativo pagamento delle imposte, avverranno quindi solo alla chiusura del contratto (per riscatto anticipato o morte dell'assicurato), che spesso sopraggiunge diversi anni dopo rispetto alla data di emissione. In questo modo è possibile beneficiare di maggiori masse investite, che diversamente sarebbero andate a pagare le imposte man mano che si sarebbero realizzate le plusvalenze.

Infine, un beneficio rilevante deriva dalla tutela del patrimonio dai creditori, grazie alle sue caratteristiche di impignorabilità e insequestrabilità. L'art 1923 c.c. afferma infatti che gli importi oggetto del contratto non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari tranne in qualche particolare caso riportato nel secondo comma del suddetto articolo.

Questi strumenti inoltre garantiscono anche la possibilità di riscatti parziali o anche totali, conservando in questo modo il controllo sul proprio capitale.